Accordo
Art. 30
In vigore dal 24 giu 1982
La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione dei titoli II e III ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo no 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-30