Art. 30
Accordo

Art. 30

13 / 109
In vigore dal 24 giu 1982
La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione dei titoli II e III ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo no 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-30