Accordo
Art. 26
In vigore dal 24 giu 1982
I prodotti di cui al presente accordo, originari della Jugoslavia, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-26