Accordo

Art. 26

In vigore dal 24 giu 1982
I prodotti di cui al presente accordo, originari della Jugoslavia, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-26

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