Accordo
Art. 23
In vigore dal 24 giu 1982
1. Per il tabacco del tipo "Prilep" della sottovoce 214.01 ex B della tariffa doganale comune, originario e proveniente dalla Jugoslavia, i dazi doganali sono sospesi al livello del 7% ad valorem con riscossione minima di 13 ECU/ 100 kg e riscossione massima di 45 ECU/100 kg.
2. Il regime all'importazione nella Comunità definito al paragrafo 1, si applica al tabacco del tipo "Prilep", munito di un certificato di origine e di autenticità, nel quadro di un contingente tariffario comunitario annuo di 1.500 tonnellate.
3. Le rispettive autorità competenti delle parti contraenti definiscono mediante scambio di lettere le disposizioni e le procedure relativo al certificato di origine e di autenticità indicato al paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-23