Accordo
Art. 18
In vigore dal 24 giu 1982
1. Per i prodotti qui appresso elencati, i dazi doganali all'importazione nella Comunità saranno gradualmente soppressi con il ritmo indicato al paragrafo 2.
Parte di provvedimento in formato grafico
2.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Il dazio di base da prendere in considerazione per il calcolo delle riduzioni di cui al paragrafo 2 è quello effettivamente applicato in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti di cui all'allegato IV del protocollo n. 1 alle condizioni stabilite nel suddetto protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-18