Art. 36
Accordo

Art. 36

19 / 109
In vigore dal 24 giu 1982
In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni e secondo le procedure di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-36