Art. 31
Accordo

Art. 31

14 / 109
In vigore dal 24 giu 1982
In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti di cui all'accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria dei prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-31