Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 24 giu 1982
Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Jugoslavia e la Comunità si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-22