Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 24 giu 1982
La Jugoslavia e la Comunità prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservare nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.
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