Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 29
In vigore dal 24 giu 1982
Le parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie per evitare nell'applicazione del presente protocollo le distorsioni del traffico. Il Consiglio di cooperazioni esamina, su domanda di una delle due parti e si pronuncia entro un termine ragionevole circa l'adozione di misure appropriate nell'ambito del presente protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-29