Art. 1

In vigore dal 24 giu 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980 ed il 3 aprile 1981: accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con tre protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Comunità stessa, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con allegato, atto finale, dichiarazioni e scambio di note; scambio di note recante modifica all'allegato A dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.
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