Art. 1
In vigore dal 24 giu 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980 ed il 3 aprile 1981:
accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con tre protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;
accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Comunità stessa, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con allegato, atto finale, dichiarazioni e scambio di note;
scambio di note recante modifica all'allegato A dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-rd-1