Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 31
In vigore dal 24 giu 1982
Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio e sono in regime di deposito provvisorio,di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Jugoslavia possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-31