Protocollo n. 3Titolo II

Art. 12

In vigore dal 24 giu 1982
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Le autorità suddette hanno la facoltà di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-12-2

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