Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 24 giu 1982
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-11-2