Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 24 giu 1982
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato secondo la formula il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Questa formula è stampata in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello.
Il formato del certificato è di mm 210 x 297, ed è consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata è carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m2. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far rilasciare qualsiasi falsificazione con mazzi meccanici o chimici.
Oli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione.
Ogni certificato è munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o seno, destinato ad individuarlo.
Storico versioni
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