Protocollo n. 3›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 24 giu 1982
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dal Marocco nella Comunità o dalla Comunità in Marocco, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi da quelli delle parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Jugoslavia o della Comunità, consistente in una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.
2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo I, è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità o della Jugoslavia:
a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese di esportazione ed in base al quale è stato attraversato il paese di transito;
b) o da un'attestazione, rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
- una descrizione esatta delle merci;
- la data di scarico o dell'incarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata;
- la certificazione delle condizioni nelle quali è stata effettuata la sosta delle merci.
c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Storico versioni
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