Protocollo n. 3›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 24 giu 1982
Allorquando gli elenchi A e B di cui all' dispongono che le merci ottenute in Jugoslavia o nella Comunità siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute.
4. valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:
- da un lato,
per quel che concerne i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;
per quel che concerne i prodotti di origine non determinata il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione;
- dall'altro,
il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-4-2