Protocollo n. 2›Titolo V
Art. 10
In vigore dal 24 giu 1982
La concessione di un prestito ad un beneficiario di cui all', paragrafo 2, può essere subordinata, da parte della Banca, alla garanzia della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-10