Protocollo n. 2›Titolo V
Art. 6
In vigore dal 24 giu 1982
Le organizzazioni di lavoro associato, costituite a norma di legge iugoslava, con o senza partecipazione, sotto forma di impresa comune, degli investitori stranieri, possono beneficiare a parità di condizioni dei finanziamenti stabiliti nel quadro della cooperazione finanziaria.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-6