Art. 2
Protocollo n. 1Titolo V

Art. 2

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In vigore dal 24 giu 1982
La Comunità si riserva di modificare il regime relativo ai prodotti di cui all'allegato III nei seguenti casi: - approvazione di una definizione comune dell'origine relativa ai prodotti petroliferi provenienti dagli Stati terzi e dai paesi associati; - decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune - attuazione di una politica comune nel settore dell'energia. 2. In questo caso, la Comunità concede alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli accordati in virtù dell'accordo. Su richiesta dell'altra parte, si potranno tenere consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sulle misure prese a norma delle disposizioni del presente capoverso. 3. Fatto salvo il paragrafo 1 le norme dell'accordo non recano pregiudizio alle regolamentazioni non tariffarie applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.
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