Convenzione 132›Parte VI
Art. 8
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Il funzionamento del congedo annuale pagato potrà essere
autorizzato dall'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese.
2. A meno che non sia diversamente stabilito da accordo tra il
datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni di congedo dovrà corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-8-4