Art. 8
Convenzione 132Parte VI

Art. 8

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Il funzionamento del congedo annuale pagato potrà essere autorizzato dall'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 2. A meno che non sia diversamente stabilito da accordo tra il datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni di congedo dovrà corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-8-4