Convenzione 132›Parte VI
Art. 13
In vigore dal 14 mag 1981
.
L'autorità competente o l'organismo appropriato in ciascun Paese
può adottare regole particolari che prevedano il caso in cui una persona impiegata eserciti durante il suo congedo una attività remunerata incompatibile con l'oggetto di questo congedo.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-13-3