Convenzione 132›Parte VI
Art. 9
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. La parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al
paragrafo 2 dell' della presente convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo.
2. Ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito
potrà, con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati al paragrafo I del presente articolo.
3. Il minimo di congedo che non potrà essere soggetto a tale
rinvio e il periodo limitato suscettibile di rinvio saranno stabiliti dalle autorità competenti, previa consultazione delle organizzazioni interessate degli imprenditori e dei lavoratori, sia mediante trattative collettive, sia con qualsiasi altra modalità conforme alla pratica nazionale e che appaia adeguata, tenuto conto delle condizioni specifiche di ciascun paese.
Storico versioni
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