Convenzione 132Parte VI

Art. 5

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Un periodo di servizio minimo potrà essere richiesto per aver diritto ad un congedo annuale pagato. 2. Spetterà all'autorità competente o all'organismo appropriato, nel Paese interessato, di fissare la durata di tale periodo di servizio minimo, ma esso non dovrà in alcun caso superare i sei mesi. 3. Il criterio di calcolo del periodo di servizio, al fine di determinare il diritto al congedo, sarà fissato dall'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 4. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà della persona impiegata interessata, come anche le assenze per malattia, incidente o congedo per maternità, saranno calcolate nel periodo di servizio.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-5-4

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