Convenzione 132›Parte VI
Art. 5
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Un periodo di servizio minimo potrà essere richiesto per aver
diritto ad un congedo annuale pagato.
2. Spetterà all'autorità competente o all'organismo appropriato,
nel Paese interessato, di fissare la durata di tale periodo di servizio minimo, ma esso non dovrà in alcun caso superare i sei mesi.
3. Il criterio di calcolo del periodo di servizio, al fine di
determinare il diritto al congedo, sarà fissato dall'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese.
4. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorità competente o
dall'organismo appropriato in ciascun Paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà della persona impiegata interessata, come anche le assenze per malattia, incidente o congedo per maternità, saranno calcolate nel periodo di servizio.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-5-4