Convenzione 132›Parte VI
Art. 3
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Tutte le persone cui si applica la convenzione avranno diritto a
un congedo annuale pagato di una determinata durata minima.
2. Ciascun membro che ratifichi la Convenzione dovrà specificare
la durata del congedo in una dichiarazione annessa alla ratifica.
3. La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore
a tre settimane di lavoro per un anno di servizio.
4. Ciascun membro che abbia ratificato la Convenzione potrà
informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della ratifica di essa.
Storico versioni
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