Convenzione 132›Parte VI
Art. 7
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione
deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media remunerazione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese.
2. I compensi dovuti in base al paragrafo 1 sopracitato dovranno
essere versati alla persona impiegata interessata prima del suo congedo, a meno che non sia diversamente stabilito mediante accordo tra il datore di lavoro e detta persona.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-7-4