Convenzione 132›Parte VI
Art. 2
In vigore dal 14 mag 1981
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1. La presente convenzione si applica a tutte le persone impiegate,
esclusi i marittimi.
2. Ove risulti necessario, l'autorità competente o qualsiasi
organismo appropriato in ciascun Paese potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove ne esistano, adottare misure per escludere dall'applicazione della convenzione delle categorie limitate di persone impiegate, laddove tale applicazione solleverebbe problemi particolari di esecuzione o di ordine costituzionale o legislativo di una certa importanza.
3. Ciascun membro che ratifica la convenzione dovrà indicare, nel
primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che è tenuto a presentare in base all' della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, motivandolo, le categorie che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo ed esporre, in successivi rapporti, lo stato della legislazione e delle consuetudini interne relative alle suddette categorie, precisando in che misura è stato dato effetto o ci si è proposti di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le categorie in questione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-2-4