Convenzione 74
Art. 2
In vigore dal 14 mag 1981
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1. L'autorità competente adotterà le disposizioni necessarie per organizzare gli esami e per il rilascio dei certificati di qualifica.
2. Nessuno potrà ottenere il certificato di qualifica:
a) se non ha raggiunto l'età minima che sarà fissata dalla autorità competente;
b) se non è stato imbarcato, in qualità di membro del personale di plancia, durante un periodo minimo che verrà fissato dall'autorità competente;
c) se non ha sostenuto con esito positivo l'esame di qualifica prescritto dall'autorità competente.
3. L'età minima fissata dall'autorità competente non sarà inferiore agli anni diciotto.
4. Il periodo minimo di servizio a bordo fissato dall'autorità competente non sarà inferiore ai trentasei mesi. Tuttavia l'autorità competente potrà:
a) accettare, nel caso di persone che sono state effettivamente imbarcate durante un periodo minimo di ventiquattro mesi e che hanno seguito con risultati soddisfacenti un corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto, che il periodo dedicato alla suddetta formazione, od una parte di tale periodo, sia considerato come servizio imbarcato;
b) permettere, in base ai buoni voti ottenuti, il rilascio di certificati di marinaio qualificato agli alunni delle navi-scuole marittime riconosciute, i quali abbiano prestato servizio durante diciotto mesi a bordo di tali navi.
5. L'esame prescritto comporterà una prova pratica sulle cognizioni marittime del candidato e sulla sua capacità di svolgere in modo efficace tutte le mansioni che possono essere richieste ad un marinaio qualificato, ivi compresa la manovra delle imbarcazioni di salvataggio. Il suddetto esame dovrà essere tale da consentire ad un candidato che lo avrà sostenuto con esito positivo di ottenere il brevetto di "pilota di scialuppa" previsto dall' della convenzione internazionale del 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare o dalle corrispondenti disposizioni di ogni convenzione successiva che modifichi o sostituisca la convenzione suddetta, in vigore in un determinato territorio.
Storico versioni
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