Convenzione 74

Art. 1

In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE (N. 74) RIGUARDANTE I CERTIFICATI DI MARINAIO QUALIFICATO La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Seattle dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1946, per la sua ventottesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai certificati di marinaio qualificato, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione, Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale, adotta, oggi, ventinove giugno millenovecentoquarantasei la seguente Convenzione, che verrà denominata Convenzione relativa ai certificati di marinaio qualificato, 1946: . Nessuno può essere arruolato a bordo di una nave in qualità di marinaio qualificato se non viene considerato competente, ai sensi della legislazione nazionale, cioè in grado di eseguire mansioni il cui adempimento può venire richiesto a qualsiasi membro dell'equipaggio addetto al servizio in plancia (all'infuori di un ufficiale, di un membro della maestranza o di un marinaio specializzato), e se non è titolare di un certificato di marinaio qualificato rilasciato in conformità alle disposizioni dei seguenti articoli.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-1

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