Convenzione 74
Art. 3
In vigore dal 14 mag 1981
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Un certificato di marinaio qualificato può essere rilasciato ad ogni persona la quale, all'entrata in vigore della presente convenzione in un territorio determinato, svolge od ha svolto tutte le mansioni di marinaio qualificato o di capociurma o una mansione equivalente.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-3