Art. 3
Convenzione 74

Art. 3

3 / 205
In vigore dal 14 mag 1981
. Un certificato di marinaio qualificato può essere rilasciato ad ogni persona la quale, all'entrata in vigore della presente convenzione in un territorio determinato, svolge od ha svolto tutte le mansioni di marinaio qualificato o di capociurma o una mansione equivalente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-3