Convenzione 132Parte VI

Art. 4

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Chiunque abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalità del congedo prescritto all' di cui sopra, avrà diritto, per l'anno in questione, a un congedo pagato di durata proporzionalmente ridotta. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "anno" indica un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata fissato dalla autorità competente o dall'organismo appropriato nel Paese interessato.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-4-4

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