Convenzione 132›Parte VI
Art. 4
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Chiunque abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un
periodo di servizio di durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalità del congedo prescritto all' di cui sopra, avrà diritto, per l'anno in questione, a un congedo pagato di durata proporzionalmente ridotta.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "anno" indica un anno
civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata fissato dalla autorità competente o dall'organismo appropriato nel Paese interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-4-4