Convenzione 132›Parte VI
Art. 12
In vigore dal 14 mag 1981
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Qualsiasi accordo relativo alla rinuncia al diritto al congedo
minimo annuale pagato previsto al paragrafo 3 dell' della presente convenzione, o relativo alla rinuncia a detto congedo mediante una indennità, o in qualsiasi altro modo, deve, secondo le condizioni nazionali, essere nullo di pieno diritto, o vietato.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-12-4