Convenzione 132Parte VI

Art. 15

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Ciascun membro può accettare gli obblighi della presente convenzione separatamente: a) per le persone impiegate nei settori economici diversi dalla agricoltura; b) per le persone impiegate nell'agricoltura. 2. Ciascun membro deve precisare, nella propria ratifica, sè accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui al sotto-paragrafo a) del paragrafo 1 sopracitato, o per le persone di cui al sottoparagrafo b) dello stesso paragrafo, oppure per le une e le altre. 3. Ciascun membro che, al momento della ratifica, non ha accettato gli obblighi della presente convenzione altro che per le persone di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 sopracitato, può ulteriormente notificate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della convenzione per tutte le persone cui si applica la presente convenzione.
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