Convenzione 132›Parte VI
Art. 15
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ciascun membro può accettare gli obblighi della presente
convenzione separatamente:
a) per le persone impiegate nei settori economici diversi dalla
agricoltura;
b) per le persone impiegate nell'agricoltura.
2. Ciascun membro deve precisare, nella propria ratifica, sè
accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui al sotto-paragrafo a) del paragrafo 1 sopracitato, o per le persone di cui al sottoparagrafo b) dello stesso paragrafo, oppure per le une e le altre.
3. Ciascun membro che, al momento della ratifica, non ha accettato
gli obblighi della presente convenzione altro che per le persone di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 sopracitato, può ulteriormente notificate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della convenzione per tutte le persone cui si applica la presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-15-3