Convenzione 132›Parte VI
Art. 16
In vigore dal 14 mag 1981
.
La presente convenzione rivede la convenzione sui congedi pagati,
1936, e la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, nelle condizioni qui di seguito indicate:
a) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per
le persone impiegate nei settori economici diversi dall'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione sui congedi pagati, 1936, implica a pieno diritto la denuncia immediata di questa ultima convenzione;
b) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per
le persone impiegate nell'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione, sui congedi pagati (agricoltura), 1952, implica a pieno diritto la denuncia immediata di quest'ultima Convenzione;
c) l'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude a
ulteriore ratifica la Convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-16-3