Convenzione 132›Parte VI
Art. 11
In vigore dal 14 mag 1981
.
Ogni persona impiegata, che abbia compiuto il periodo minimo di
servizio corrispondente a quello che può essere richiesto in conformità con il paragrafo 1 dell' della presente convenzione, deve godere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di un congedo pagato, proporzionale alla durata del periodo di servizio per cui non ha ancora usufruito di congedo, o di una indennità compensatoria, oppure di un credito di congedo equivalente.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-11-4