Convenzione 132Parte VI

Art. 11

In vigore dal 14 mag 1981
. Ogni persona impiegata, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio corrispondente a quello che può essere richiesto in conformità con il paragrafo 1 dell' della presente convenzione, deve godere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di un congedo pagato, proporzionale alla durata del periodo di servizio per cui non ha ancora usufruito di congedo, o di una indennità compensatoria, oppure di un credito di congedo equivalente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-11-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo