Convenzione 74
Art. 11
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Qualora la conferenza adotti una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comporterà di pieno diritto, nonostante l' sopra citato, l'immediata denunzia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia già entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-11