Convenzione 109›Parte I
Art. 3
In vigore dal 14 mag 1981
.
La presente convenzione si applica a chiunque svolga una qualsiasi
funzione a bordo di una nave, fatti salvi:
a) il comandante;
b) il pilota non membro dell'equipaggio;
c) il medico;
d) il personale infermieristico od ospedaliero adibito unicamente
a compiti di infermeria;
e) il cappellano;
f) coloro che svolgono unicamente compiti educativi;
g) musicisti;
h) coloro che si occupano del carico a bordo;
i) coloro che lavorano unicamente per proprio conto o retribuiti
esclusivamente a parte;
j) coloro che non sono retribuiti per i loro servizi o che
vengono retribuiti solo con stipendio o trattamento nominale;
k) coloro che sono impiegati a bordo da un datore che non sia
l'armatore, salvo coloro che sono al servizio di una ditta di radiotelegrafia;
l) gli scaricatori itineranti non membri dell'equipaggio;
m) coloro che sono a bordo o di navi adibite alla caccia alla
balena, o di laboratori naviganti, o navi adibite ai relativi carichi, o impiegati a qualsiasi titolo alla caccia alla balena o ad operazioni similari, nei termini contemplati dalla legge nazionale o dalle disposizioni di uno speciale contratto collettivo per balenieri o di un analogo contratto concluso da un sindacato marittimi che definisca la durata del lavoro e le altre condizioni ad esso relative;
n) coloro che non sono membri dell'equipaggio (che figurino o
meno sulla lista), e che sono tuttavia impiegati, allorchè la nave è in porto per riparazioni, pulizia, carico o scarico di navi, o per analoghi servizi, ovvero per compiti di rimpiazzo, manutenzione, sorveglianza o guardia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-3-2