Convenzione 109Parte II

Art. 6

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato impiegato a bordo di una nave cusi applica la presente convenzione, non potrà essere inferiore a sedici sterline, in valuta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ovvero a sessantaquattro dollari, in valuta degli Stati Uniti d'America, o somma equivalente in valuta di un altro Paese. 2. Riguardo ad eventuali ritocchi della parità della sterlina o del dollaro notificati al Fondo monterio internazionale a partire dal 29 giugno 1946 o ad ulteriori modifiche di stessa natura notificate dopo l'adozione della presente convenzione: a) il salario minimo di base prescritto nel paragrafo I del presente articolo in funzione della valuta per la quale simile notifica è stata fatta sarà ritoccato in modo da mantenere l'equivalenza con l'altra valuta; b) l'adeguamento verrà notificato dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ai membri della Organizzazione internazionale del Lavoro; c) il salario minimo di base così ritoccato sarà obbligatorio per i membri che hanno ratificato la Convenzione al pari del salario prescritto nel paragrafo i del presente articolo, e diverrà effettivo per ciascun membro al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello nel corso del quale il Direttore generale avrà comunicato ai membri il sopravvenuto ritocco.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-6-2

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