Convenzione 109Parte III

Art. 11

In vigore dal 14 mag 1981
. Questa parte della presente convenzione non si applica: a) al comandante in seconda o al direttore di macchina; b) al commissario; c) a qualsiasi altro ufficiale di servizio non di guardia; d) a chi si occupa della contabilità o svolga servizi di carattere generale, che: i) sia di un grado superiore definito con contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate; ii) lavori essenzialmente per proprio conto; iii) sia retribuito unicamente su commissione o principalmente a parte.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-11-2

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