Convenzione 109›Parte III
Art. 11
23 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
Questa parte della presente convenzione non si applica:
a) al comandante in seconda o al direttore di macchina;
b) al commissario;
c) a qualsiasi altro ufficiale di servizio non di guardia;
d) a chi si occupa della contabilità o svolga servizi di
carattere generale, che:
i) sia di un grado superiore definito con contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;
ii) lavori essenzialmente per proprio conto;
iii) sia retribuito unicamente su commissione o principalmente
a parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-11-2