Convenzione 109Parte III

Art. 12

In vigore dal 14 mag 1981
. In questa parte della presente convenzione: a) il termine "nave adibita al piccolo cabotaggio" sta a designare qualsiasi nave che sia esclusivamente adibita a viaggi per i quali non si allontani dal Paese di partenza più che dai porti vicini dei Paesi limitrofi, entro limiti geografici: i) nettamente definiti dalla legge nazionale o da un contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate; ii) uniformi, per quanto concerne l'applicazione dell'insieme delle disposizioni di questa parte della presente convenzione; iii) notificati dal membro interessato, al momento della registrazione del suo strumento di ratifica, con dichiarazione in allegato a detto strumento; iv) fissati previa consultazione con gli altri membri interessati; b) il termine "nave adibita alla navigazione di lungo corso" sta a designare qualsiasi nave non adibita al piccolo cabotaggio; c) il termine "nave passeggeri" sta a designare qualsiasi nave che abbia una licenza che le consenta il trasporto di oltre dodici passeggeri; d) il termine "durata del lavoro" sta a designare il periodo di tempo durante il quale un membro dell'equipaggio è tenuto, in base all'ordine di un superiore, ad effettuare un lavoro per la nave o per l'armatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-12-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo