Convenzione 109›Parte III
Art. 12
24 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
In questa parte della presente convenzione:
a) il termine "nave adibita al piccolo cabotaggio" sta a
designare qualsiasi nave che sia esclusivamente adibita a viaggi per i quali non si allontani dal Paese di partenza più che dai porti vicini dei Paesi limitrofi, entro limiti geografici:
i) nettamente definiti dalla legge nazionale o da un contratto
collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;
ii) uniformi, per quanto concerne l'applicazione dell'insieme
delle disposizioni di questa parte della presente convenzione;
iii) notificati dal membro interessato, al momento della
registrazione del suo strumento di ratifica, con dichiarazione in allegato a detto strumento;
iv) fissati previa consultazione con gli altri membri
interessati;
b) il termine "nave adibita alla navigazione di lungo corso" sta
a designare qualsiasi nave non adibita al piccolo cabotaggio;
c) il termine "nave passeggeri" sta a designare qualsiasi nave
che abbia una licenza che le consenta il trasporto di oltre dodici passeggeri;
d) il termine "durata del lavoro" sta a designare il periodo di
tempo durante il quale un membro dell'equipaggio è tenuto, in base all'ordine di un superiore, ad effettuare un lavoro per la nave o per l'armatore.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-12-2