Convenzione 109›Parte III
Art. 13
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale
subalterno che presta servizio in coperta, alle macchine o al radio-telegrafo a bordo di una nave adibita al piccolo cabotaggio.
2. La normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale
subalterno non dovrà eccedere:
a) durante la navigazione, ventiquattro ore su di un arco di due
giorni consecutivi;
b) allorchè la nave è in porto:
i) per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario
all'espletamento del servizio ordinario o dei compiti ordinari di pulizia, fino a due ore;
ii) per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto
collettivo non preveda una durata inferiore;
c) centododici ore su di un arco di due settimane consecutive.
3. Ogni ora di lavoro effettuata in più rispetto ai limiti
contemplati ai capoversi a) e b) del paragrafo 2 sarà considerata come ora di straordinario e per essa l'interessato avrà diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all' della presente convenzione.
4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel
periodo di due settimane consecutive, ad esclusione delle ore considerate come straordinario, superi le centododici ore, l'ufficiale o il marittimo interessato avrà diritto ad un compenso, sotto forma di esenzione di servizio o di presenza che gli verrà concessa in un porto, o sotto altra forma secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
5. La legge nazionale o i contratti collettivi determineranno i
casi in cui una nave è da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa è da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-13