Convenzione 109›Parte III
Art. 18
In vigore dal 14 mag 1981
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1. La o le aliquote di compensazione per le ore di straordinario
saranno previste dalla legge nazionale o fissate da un contratto collettivo; per le ore di straordinario, l'aliquota per ora comporterà una maggiorazione pari almeno al venticinque per cento della aliquota/ora del salario o trattamento di base.
2. I contratti collettivi potranno prevedere anziché una
retribuzione in contanti un compenso sotto forma di esenzione dal servizio o di presenza a bordo di pari portata o altro tipo di compenso.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-18