Convenzione 109›Parte III
Art. 20
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Nessun membro dell'equipaggio di età inferiore ai sedici anni
potrà effettuare turni di notte.
2. Ai fini del presente articolo, per "notte" si intendono almeno
nove ore consecutive comprese in un lasso di tempo che va da prima di mezzanotte a dopo mezzanotte, così come fissato dalla legge nazionale o dai contratti collettivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-20