Convenzione 109›Parte V
Art. 24
In vigore dal 14 mag 1981
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Onde istituire una reciproca assistenza per l'applicazione della
presente convenzione, ciascun membro che l'abbia ratificata si impegnerà ad ordinare alla competente autorità di ogni porto sito sul suo territorio di segnalare all'autorità consolare o altra autorità qualificata di un altro Stato membro che l'abbia ratificata, qualsiasi caso di mancata applicazione delle disposizioni di detta convenzione verificatosi a bordo di una nave immatricolata nel territorio di quello Stato, e di cui sia venuto a conoscenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-24