Convenzione 109›Parte IV
Art. 21
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Ogni nave cui la presente convenzione si applica dovrà avere a
bordo un equipaggio sufficiente, per numero e qualità, a:
a) garantire la sicurezza della vita umana in mare;
b) attuare le disposizioni di cui alla Parte III della presente
convenzione;
c) evitare l'affaticamento eccessivo dell'equipaggio ed eliminare
o ridurre al massimo le ore di straordinario.
2. Ciascun membro si impegna ad istituire, o ad assicurarsi che
esista sul proprio territorio un valido strumento per istruire o comporre qualsiasi denuncia o conflitto relativo agli effettivi di una nave.
3. Rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei
marittimi parteciperanno, con o senza il concorso di altre persone o autorità, al buon funzionamento di questo strumento.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-21