Convenzione 109Parte IV

Art. 21

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Ogni nave cui la presente convenzione si applica dovrà avere a bordo un equipaggio sufficiente, per numero e qualità, a: a) garantire la sicurezza della vita umana in mare; b) attuare le disposizioni di cui alla Parte III della presente convenzione; c) evitare l'affaticamento eccessivo dell'equipaggio ed eliminare o ridurre al massimo le ore di straordinario. 2. Ciascun membro si impegna ad istituire, o ad assicurarsi che esista sul proprio territorio un valido strumento per istruire o comporre qualsiasi denuncia o conflitto relativo agli effettivi di una nave. 3. Rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi parteciperanno, con o senza il concorso di altre persone o autorità, al buon funzionamento di questo strumento.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-21

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