Convenzione 109Parte VI

Art. 25

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. La presente convenzione rivede le convenzioni del 1946 e del 1949 in materia di salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi. 2. Ai fini dell' della convenzione su durata del lavoro a bordo ed effettivi del 1936, la presente convenzione dovrà ritenersi come una revisione di detta convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-25

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